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Statuto dellAssociazione002

Statuto dell’associazione
Documenta. Memoria, Immagine, Territorio

Statuto dell’associazione Documenta. Memoria, Immagine, Territorio approvato nell’Assemblea dei soci del 4 settembre del 2008.

ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata:
«Documenta. Memoria, Immagine, Territorio»
con sede in via Vaio, 27 nel Comune di Fumane (Verona) presso il Centro di Documentazione per la storia della Valpolicella.
L’Associazione è stata costituita il 4 Settembre 2008 a Fumane (Verona) – e registrata all’Agenzia delle Entrate - Uffici di Verona 1 – il 30 settembre 2008.

ART. 2 - (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) promuovere la produzione e l’utilizzo di strumenti audiovisivi di storia contemporanea nell’attività didattica della scuola;
b) promuovere iniziative volte alla diffusione e divulgazione dell’utilizzo di strumenti audiovisivi per la ricerca storica dell’età contemporanea;
c) realizzare, anche (in collaborazione con altre associazioni) per conto terzi, prodotti audiovisivi inerenti la storia e memoria del XX secolo;
d) raccogliere prodotti audiovisivi inerenti la storia della Resistenza e della memoria dell’età contemporanea e le esperienze didattiche legate a questo tema, in un archivio digitale e mettere a disposizione di terzi i materiali prodotti e raccolti;
e) collaborare con Enti pubblici territoriali, Istituti scolastici e Associazioni culturali nella realizzazione, promozione e divulgazione di prodotti audiovisivi per la ricerca storica contemporanea.

ART. 3 - (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Tesoriere;
- Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Se prevista anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 10 - (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente su mandato dell'assemblea compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
2. Il presidente dura in carica per 4 anni.

ART. 12 - (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 14 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 15 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


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